Statuto

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede.

E’ costituita in Monza, Via Roberto Ardigò n°24, l’associazione denominata “Acacia: psicologia e benessere”. L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile (art.14-42), dal T.U.I.R. Legge fiscale 917/1986 (art. 148 ex art. 111), e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

Art. 2 – Scopo.

L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita della stessa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’associazione è apartitica e apolitica, ed ha per obiettivo la promozione della cultura psicologica al servizio del benessere della persona di qualsiasi età, stato socio-economico, razza e religione.

Le finalità sopra citate vengono perseguite attraverso la proposta di iniziative informative, quali conferenze ed incontri rivolti alla comunità; formative, quali corsi su argomenti psicologici; di assistenza psicologica, tramite gruppi di ascolto e di terapia, sportelli psicologici e consulenze; proposte culturali e ricreative volte alla promozione del benessere.

A tale scopo l’associazione può avvalersi di sponsorizzazioni al fine di finanziare le attività sopra riportate. Può altresì richiedere una quota di partecipazione al fine di finanziare le attività; in tal caso l’associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali fondi verrà utilizzato per il materiale informativo e pubblicitario, noleggio spazi, retribuzione di eventuali figure professionali coinvolte nelle attività proposte.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Modalità di ammissione dei soci.

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 – Soci.

Ladesione all’Associazione è volontaria.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
  3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  • l’assemblea generale dei soci;
  • il presidente
  • il consiglio direttivo.

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 10 – Compiti dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.

Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 11 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 13 – Votazioni.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea; al suo interno vengono eletti il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Possono entrare a far parte del consiglio direttivo, previa delibera dei soci fondatori, gli psicologi interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Art. 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 18 – Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.

Art. 19 – Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20 – Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 22 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da sponsorizzazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

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